Accesso civico

Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Esistono 2 tipi diversi di accesso civico:

a) Accesso civico semplice:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013).

b) Accesso civico generalizzato:
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5, comma 2 e articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013).

A chi rivolgersi:

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente alla Direzione del Centro, nella persona del Responsabile per la Trasparenza, mediante apposita modulistica.


Modulo accesso civico semplice

Modulo accesso civico generalizzato

Il presente modulo può essere inviato:

-      mediante PEC all’indirizzo; laimburg.research@pec.prov.bz.it

-      a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: Centro di Sperimentazione Laimburg, Laimburg n. 6, 39040 Ora (BZ);

-      a mano direttamente presso la Centrale (I piano), all’indirizzo di cui sopra

-      via e-mail all’indirizzo: centrodisperimentazione@laimburg.it

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

Elenco delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:

- Registro delle richieste di accesso civico